Articolo 9 della costituzione giapponese

L'articolo 9 della costituzione giapponese (日本国憲法第9条?, Nihonkokukenpō dai kyū-jō) è una clausola della Costituzione del Giappone che proibisce la guerra come mezzo per risolvere le controversie internazionali che coinvolgono lo Stato.

La sua genesi deriva direttamente da un'imposizione degli Stati Uniti nel 1946, al termine della seconda guerra mondiale, sebbene comunque questo articolo sia entrato in vigore il 3 maggio 1947. Nel suo testo, lo Stato rinuncia formalmente al diritto sovrano di belligeranza a favore di una pace internazionale basata su ordine e giustizia. Nell'articolo è anche specificato che, per raggiungere questi obbiettivi, le Forze armate potenzialmente belligeranti verranno dissolte.[1]

Per via dell'ambiguità lessicale, l'articolo, pur non essendo mai stato modificato dall'approvazione della Costituzione, ha visto una serie di interpretazioni varie, l'ultima delle quali in senso più estensivo (e dunque anche contestata), attuata dal Primo ministro Shinzō Abe per facilitare le operazioni (specie in contesti internazionali) delle Forze di autodifesa del paese, le forze armate de facto del paese.

  1. ^ (EN) Resurgent Japan military 'can stand toe to toe with anybody, su edition.cnn.com. URL consultato il 20 gennaio 2023 (archiviato dall'url originale il 4 dicembre 2018).

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